venerdì 23 luglio 2010

Cassazione penale, sentenza n. 28699 del 2010

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 28699 del 201o depositata lo scorso 21 luglio, chiarisce che anche le società pubbliche, qualora esercitino un'attività economica, diventano responsabili per i reati commessi da propri dipendenti da cui hanno tratto un vantaggio.
Risultano esonerati dall'applicazione del decreto 231 solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici.

Le società pubbliche finiscono nella rete del decreto 231, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, di giovedì 22 luglio 2010

giovedì 22 luglio 2010

Cassazione penale: onere della prova a carico dell’accusa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27735 della sesta sezione penale (depositata il 16 luglio scorso), ha precisato che tocca all’accusa dimostrare il collegamento tra il reato commesso dal manager e la colpa organizzativa della società, in maniera tale da poterne chiedere la sanzione.
Nella fattispecie, La Corte si è pronunciata con riferimento a un procedimento per corruzione in materia di appalti nella sanità pubblica, respingendo una serie di questioni di legittimità costituzionale del decreto 231/2001 chiarendo che:
- il decreto 231 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un terzo genere di responsabilità, diversa sia da quella penale che da quella amministrativa, che porta l’ente a rispondere per fatto proprio a causa del rapporto di immedesimazione società-amministratore; non lede quindi il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale;
- quella sancita dal decreto 231 non è nemmeno una responsabilità oggettiva, in quanto presuppone una colpa di organizzazione dell’ente nel non avere predisposto adeguati modelli organizzativi diretti ad evitare la commissione di reati del tipo di quello effettivamente verificatosi;
- spetta all’accusa provare l’illecito penale in capo alla persona inserita nei vertici aziendali e il fatto che questa abbia agito nell’interesse dell’ente, così come spetta all’accusa dimostrare la carenza di un’adeguata organizzazione interna alla società. Il reato commesso dal manager nell’interesse della società va infatti considerato “proprio” di quest’ultima, agendo la persona fisica che opera nell’ambito delle sue competenze societarie a vantaggio dell’ente come organo e non come soggetto da questo distinto.


Responsabilità delle società con la prova del pm, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 17 luglio 2010, pag. 23

martedì 13 luglio 2010

L’Arel ha messo a punto un pacchetto di modifiche per il decreto 231

L’Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) ha messo appunto uno schema di disegno di legge diretto a modificare alcuni punti chiave del decreto 231: l’obiettivo è quello di rafforzare la portata esimente dei modelli e di dare riconoscimento alla specificità di holding e piccole imprese.
L’articolato si focalizza in particolare sulle soluzioni per dare ai modelli maggiore forza, scegliendo come strada quella della certificazione del modello in modo da escludere la responsabilità dell’ente a patto che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e che non si siano verificate gravi violazioni tali da rendere evidenti le lacune organizzative che hanno contribuito alla commissione del reato.
La certificazione così delineata può anche riguardare singole procedure e attestare l’idoneità delle procedure anche in itinere, mentre i modelli sono ancora in corso di perfezionamento.
Dovranno poi essere definiti attraverso un apposito regolamento i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione, le modalità, i criteri del rilascio e l’efficacia della certificazione.
Un’altra modifica proposta riguarda l’attribuzione, nelle imprese di piccole dimensioni, del compito di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli a un soggetto interno all’ente che sia in grado di fornire adeguate garanzie di indipendenza.
Infine, l’Arel suggerisce una particolare attenzione per l’attività di direzione e controllo esercitata da una società nei confronti di un’altra o di altre (holding) e la previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in rapporto ai diversi reati da prevenire.

Modelli in cerca di riforma di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 7 luglio 2010, pag. 33