giovedì 18 dicembre 2008

Linee guida per le imprese di costruzione elaborate dall'ANCE

L'Ance ha provveduto, di concerto con l' Istituto di certificazione per le imprese nelle costruzioni (ICIC), ad elaborare le linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) all'interno delle imprese di costruzione volto da una parte a prevenire gli infortuni sul lavoro adottando tutte le misure più idonee, dall'altra a ridurre il rischio per le imprese di incorrere nella responsabilità amministrativa delineata dal Dlgs 231/2001 e ora codificata dal testo sicurezza (Dlgs 81/2008).
L'articolo può essere visualizzato al seguente link: http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Ambiente-e-Sicurezza/2008/12/1612Ance.shtml?uuid=f61cc118-cb63-11dd-a362-2ba76e0c892b&type=Libero

Spostamento dell'incontro del 12 dicembre

L'incontro del gruppo di lavoro, in programma per il 12 dicembre, annullato per motivi di forza maggiore, sarà sicuramente recuperato a inizio anno. La data, ancora da definire, verrà comunicata a tutti gli interessati non appena possibile.

Pietro Butturini riepiloga l'attività svolta nel 2008

mercoledì 17 dicembre 2008

La Corte di Cassazione precisa che i reati ambientali non rientrano nel campo di applicazione del decreto 231

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III sentenza 6 novembre 2008, n. 41329) precisa che i reati ambientali non rientrano nel campo di applicazione del decreto 231/2001.
La pronuncia è relativa al caso di una società in nome collettivo alla quale erano stati sequestrati in via preventiva i propri mezzi per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.
La sentenza specifica che “sembra da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti. Ed invero nonostante l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLvo 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest'ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.
Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell'art. 192 del DLvo 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti
.”

Sull’argomento vedere anche l’articolo Società salve sull’ambiente, di Giovanni Negri, in Norme e tributi - Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2008, pag. 13.

La sentenza in oggetto può essere scarica dal sito www.lexambiente.it al seguente link:
http://www.lexambiente.it/article-4728-thread-0-0.html

mercoledì 10 dicembre 2008

Incontro sul tema "Analisi delle fattispecie incriminatrici"

Venerdì 12 dicembre, alle ore 14,30, presso la sede di Interprofessional Network - Via Righi n. 6 – si terrà l’ultimo degli incontri del gruppo di lavoro “D.lgs. 231/01” in programma per il 2008.
Argomento del giorno sarà l’“Analisi delle fattispecie incriminatrici”.