venerdì 13 novembre 2009
Collaborazione con la rivista Diritto e pratica delle società
Nel numero 11 di novembre 2009, è stato pubblicato l'articolo "Modello organizzativo 231 e responsabilità sociale d'impresa", redatto dall'avv. Mario Antonio Massimo Fusario di Ancona, affiliato IN.
mercoledì 11 novembre 2009
Cass. Pen. Sentenza n. 41488 – Non si configura concorso tra i reati di truffa e frode fiscale
Ammettere il concorso tra tali reati, come hanno fatto alcuni giudici di merito, aprirebbe la strada alla possibilità di contestare agli enti anche il reato di frode fiscale con la conseguente applicazione della misura della confisca.
La Cassazione mette in evidenza, invece, come tra i due reati si verifichi un assorbimento del reato di truffa in quello di frode fiscale e per il principio di legalità ne derivi l’esclusione dell’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca (misura ex d.lgs.23172001).
In sostanza, quindi, la pronuncia stabilisce che non è possibile scomporre un reato complesso concentrandosi artificialmente solo su una parte della condotta, riferendo solo a questa conseguenze sanzionatorie.
Decreto 231 senza frode fiscale, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e tributi 10 novembre 2009, pag. 38
mercoledì 30 settembre 2009
Gruppo di lavoro delle Fiamme Gialle “guarda” a denaro sporco e obblighi 231
Il gruppo di lavoro è stato incaricato di:
- elaborare specifiche direttive in materia di contrasto del riciclaggio, con riferimento allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio;
- elaborare specifiche direttive sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- dettare procedure, con tanto di check list, sulla tutela dei mercati finanziari, per fornire una panoramica normativa della disciplina di intermediazione finanziaria, bancaria e assicurativa.
La GDF “guarda” a denaro sporco e obblighi 231, di Antonio Iorio e Marco Mobili, su Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, martedì 8 settembre 2009, pag. 32
martedì 8 settembre 2009
Le novità introdotte dal correttivo al d.lgs. 81
Stabilisce, infatti, che, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di reato, nel caso di violazione di norme antinfortunistiche da cui derivino la morte o lesioni gravi per il lavoratore, l’efficacia esimente dei modelli organizzativi è sancita direttamente dalla legge; a patto che i modelli siano effettivamente adottati e rispondano ai requisiti fissati dall’art. 30 del d.lgs. 81 e le imprese realizzino un sistema di monitoraggio che consenta il costante aggiornamento delle misure di prevenzione.
Un’altra novità introdotta dal correttivo consiste nella possibilità di ottenere un’asseverazione da parte degli organismi paritetici (imprese-sindacati) relativamente all’adozione e all’efficacia dei modelli organizzativi; questo allo scopo di evitare ispezioni, in quanto gli ispettori del lavoro e delle Asl dovrebbero rivolgere le loro attenzioni prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati asseverati.
Il nuovo comma 3 dell’art. 16 del decreto stabilisce poi che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.
Il decreto 106 punta inoltre a favorire una maggiore diffusione dei modelli organizzativi anche nell’ambito delle PMI, in particolare attraverso una semplificazione delle procedure (la cui elaborazione è affidata al Welfare).
Peraltro, in linea con tale obiettivo, già il testo unico del 2008 ha previsto la possibilità di ottenere per le imprese fino a 50 lavoratori finanziamenti pubblici che, in sede di prima applicazione, garantiranno copertura ai modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS1800:2007.
Il modello aiuta il datore, di Marco Bellinazzo, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 20 agosto 2009, pag. 25
D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106
mercoledì 27 maggio 2009
Le disposizioni da applicare per i reati transnazionali
- l’art. 6, comma secondo, del Codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte;
- l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 con il quale il legislatore ha stabilito la sanzionalibilità dell’ente che, pur avendo la sede principale sul territorio nazionale, ponga in essere reati all’estero;
- la legge 146/2006 con la quale sono stati introdotti i reati transazionali.
In tutti questi casi, pur trovandosi in presenza di una fattispecie incriminatrice realizzata al di fuori del territorio nazionale, si avrà la conseguente applicazione nei confronti dell'ente anche del D.lgs. 231/2001.
La complessità e la vastità di tale disciplina consiglia a tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 di porre una particolare attenzione nella definizione del modello di prevenzione dei reati, rispetto all’identificazione delle possibili attività sensibili svolte all’estero.
Attività all’estero, prevenzione “231” su tre livelli, di Luigi Fruscione e benedetto Santacroce, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 maggio 2009, pag. 7
martedì 26 maggio 2009
Quesito di un nostro lettore
"Sono membro di un ODV per un'azienda che è la controllante di un’altra azienda per il 98%. La controllante sta definendo il modello 231 ed è nato un confronto sull’opportunità di avere un unico OdV e modelli 231 distinti. In particolare il secondo potrebbe fare riferimento a quello della casa madre che di fatto svolge per la controllante tutte le attività gestionali ( amministrazione, acquisti).
Ritenete questa soluzione in linea con l’attuale giurisprudenza?"
giovedì 30 aprile 2009
Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009
Con sentenza n. 15641, depositata il 10 aprile 2009, la Corte di Cassazione – Seconda Sessione Penale – ha sottolineato come l’applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, è condizionata alla verifica di una serie di elementi quali:
- l’esistenza dei reati che rappresentano il presupposto della responsabilità dell’ente;
- l’esistenza dell’interesse o del vantaggio derivato all’ente da quei reati;
- il ruolo ricoperto in concreto dagli autori del reato nell’organizzazione dell’ente (apicali o “semplici” dipendenti);
- il fatto che le persone fisiche non abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
- il fatto che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato, oppure abbia ripetuto nel tempo gli illeciti.
La Corte evidenzia in particolare la necessità di un’attenta verifica degli interessi implicati per evitare che l’ente venga coinvolto nelle azioni illecite degli amministratori e soggetti equiparati, dal momento che potrebbe accadere che l’ente sia “utilizzato come schermo dietro al quale agiscono soggetti che utilizzano la compagine sociale come semplice strumento per fini personali”.
Il controllo è di “rigore” sulle sanzioni alle società, di Giovanni Negri, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 27 aprile 2009, pag. 7
Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009
giovedì 23 aprile 2009
mercoledì 8 aprile 2009
Sentenza del Tribunale di Cosenza, 2 marzo 2009, n. 1341
La sentenza è relativa ad un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avviato nei confronti dell’amministratore unico di una Srl e di altri soggetti.
L’ente sottoposto a procedimento è stato condannato a 75.000 euro di sanzione pecuniaria ed ha subito una confisca di oltre 2 milioni; il giudice ha inoltre disposto la pubblicazione della sentenza e il divieto di pubblicizzare beni e servizi quali misure interdittive.
In tema di confisca, il giudice sottolinea che l’importo da confiscare deve essere pari al profitto del reato, da intendersi come l’intero beneficio ottenuto dalla società, una volta provato il collegamento con l’illecito; in questo senso, per il Tribunale di Cosenza, va superata la distinzione tra profitto netto e profitto lordo. Nel caso di specie, la confisca è stata estesa a tutti i contributi che erano stati erogati, anche se una parte di questi era poi stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari.
Decreto 231, la confisca conquista spazi, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2009, pag. 37
venerdì 27 marzo 2009
Novità in arrivo sulla responsabilità degli enti
Il primo intervento (Ddl Senato n. 1043) prevede l’inserimento del D.Lgs. 231/2001 nella parte generale del Codice penale; prevede inoltre di escludere la qualifica della responsabilità come “amministrativa” e di escludere la denominazione delle sanzioni come “amministrative”.
Il secondo intervento (Ddl Senato n. 1195) riguarda i reati in tema di tutela della proprietà industriale e prevede la modifica dell’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 che diventerebbe: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”; prevede inoltre l’introduzione della lettera f-bis) che stabilisce una sanzione pecuniara fino a cinquecento quote per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, il che comporta un rischio di sanzioni superiori al milione di euro; infine, oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista anche l’applicazione di quelle interdittive per un periodo ricompreso tra i tre e i dodici mesi.
Tale intervento è destinato ad avere una forte ricaduta in particolare sulle imprese che operano con l’estero e che dovranno fare grande attenzione all’autenticità dei marchi dei prodotti che importano.
Proprietà industriale verso la tutela della “231”, di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2009, pag. 8
venerdì 13 marzo 2009
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7718, 20 febbraio 2009
- l'ente può essere considerato responsabile e quindi possono essere applicate misure anche in via cautelare, non solo in caso di reato commesso da propri dipendenti, ma anche quando l'illecito è rimasto al solo stadio di tentativo;
- le somme che possono essere sottoposte a sequestro preventivo e poi a confisca devono rappresentare il prezzo o il profitto del reato e tra queste "voci" non possono rientrare i crediti vantati e mai riscossi dalla società o dall'ente nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Reati tentati nell'area "231", di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2009, pag. 35
Impresa responsabile anche per il tentativo di reato di Giovanni Negri
martedì 17 febbraio 2009
I reati informatici e le caratteristiche peculiari rispetto agli altri reati previsti dal decreto 231
Falso compiuto su documenti informatici, frode commessa dal certificatore della firma elettronica, danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: sono questi i cosiddetti reati informatici che possono comportare la responsabilità “amministrativa” dell’impresa.
Ciò che caratterizza tali reati è che sono più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati del catalogo del decreto 231: in primo luogo, perché possono essere commessi da chiunque e non esistono delle aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa a tutti i dipendenti; inoltre, perché tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile individuarli fino a quando non si realizzi la finalità ultima.
In considerazione di tali aspetti che caratterizzano i reati in parola, parte della dottrina ha criticato il loro inserimento nell’ambito di applicazione del decreto 231, sostenendo che: essi non sono riconducibili alla tipica attività di impresa; spesso sono commessi non tanto a vantaggio dell’ente quanto piuttosto a suo danno e, inoltre, risulta alquanto complicato sottoporli ad un efficace controllo.
Al di là di quanto detto, il dato di fatto è che i reati informatici sono stati inseriti nel catalogo del decreto 231 e che quindi le aziende devono prendere in seria considerazione i rischi ai quali vanno in contro se non adottano adeguate procedure di controllo ed un efficace modello organizzativo.
Armi spuntate in azienda contro i reati informatici, di Caterina Flick, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 16 febbraio 2009, pag. 11
martedì 13 gennaio 2009
Cass. Pen. Sentenza n. 42300/2008: In caso di appalti sospetti il profitto del reato è l’immediato vantaggio dell’azienda
Società, sequestro con sconto, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2009, pag. 15
Per richiedere il testo della sentenza scrivere a pbutturini@interprofess.it
giovedì 18 dicembre 2008
Linee guida per le imprese di costruzione elaborate dall'ANCE
L'articolo può essere visualizzato al seguente link: http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Ambiente-e-Sicurezza/2008/12/1612Ance.shtml?uuid=f61cc118-cb63-11dd-a362-2ba76e0c892b&type=Libero
Spostamento dell'incontro del 12 dicembre
mercoledì 17 dicembre 2008
La Corte di Cassazione precisa che i reati ambientali non rientrano nel campo di applicazione del decreto 231
La pronuncia è relativa al caso di una società in nome collettivo alla quale erano stati sequestrati in via preventiva i propri mezzi per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.
La sentenza specifica che “sembra da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti. Ed invero nonostante l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLvo 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest'ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.
Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell'art. 192 del DLvo 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.”
Sull’argomento vedere anche l’articolo Società salve sull’ambiente, di Giovanni Negri, in Norme e tributi - Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2008, pag. 13.
La sentenza in oggetto può essere scarica dal sito www.lexambiente.it al seguente link:
http://www.lexambiente.it/article-4728-thread-0-0.html
mercoledì 10 dicembre 2008
Incontro sul tema "Analisi delle fattispecie incriminatrici"
Argomento del giorno sarà l’“Analisi delle fattispecie incriminatrici”.
lunedì 1 dicembre 2008
Indagine di PWC sull’adeguamento delle società quotate al d.lgs. 231/2001


- 234 (circa il 77%) dichiarano di aver adottato il modello organizzativo previsto dal decreto 231;
- di queste, 113 hanno pubblicato sul proprio sito web un documento illustrativo degli aspetti salienti del modello stesso;
- sulle 234 società che comunicano di avere adottato il modello organizzativo, 71 segnalano di averlo aggiornato nel primo semestre del 2008, 59 non forniscono l’informazione relativa all’ultima data di aggiornamento;
- solo 26 società hanno adottato specifici modelli aggiornati per reati relativi al riciclaggio;
- delle 35 società che dichiarano di non aver ancora adottato il modello, 22 dicono di apprestarsi a farlo.
Riguardo all’organismo di vigilanza, poi:
- 200 società (circa l’85% di quelle che hanno adottato il modello) forniscono ai risparmiatori informazioni sull’assetto dato al proprio organismo di vigilanza;
- di tali società, solo 12 (6%) hanno l’organo di vigilanza composto da un solo soggetto (in 9 casi si tratta di un membro interno all’organizzazione aziendale);
- le altre 188 hanno un organismo collegiale, in 102 casi (54%) composto solo da membri interni e in 62 casi (33%) con almeno un componente esterno;
- pur in mancanza di informazioni dettagliate circa il profilo dei componenti esterni, risulta che nel 30% dei casi siano esperti in materie giuridiche e nel 7% dei casi siano esperti aziendali;
- in 46 società, tra i membri dell’organo di vigilanza, è stato nominato un componente del collegio sindacale;
- 82 società hanno nominato il responsabile audit all’interno dell’organismo di vigilanza
Nelle quotate “vince” il controllo collegiale, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, 24 novembre 2008, pag. 7
giovedì 13 novembre 2008
Atti del Convegno di Carate Brianza: intervento dell'avv. Corrado Sanvito
"La confisca e il d. lgs. 231/2001"
Per scaricare il documento collegarsi al seguente link:
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1557/o/avv.sanvito.pdf