Con l’art. 7 della legge 48/08 è stata introdotta la responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001 a un’ampia gamma di delitti informatici (con l’inserimento nel decreto dell’art. 24-bis), arrivando a comprendere i reati di “falsità in atti” (art. 491-bis c.p.).
L’introduzione di tali reati tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 24-bis del decreto 231/01 pone dei seri dubbi di costituzionalità in relazione al rispetto del principio di legalità di cui all’art. 2 del decreto stesso che dispone che “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.
Attraverso l’art. 491-bis c.p., però, l’ente è chiamato a rispondere praticamente di tutti i reati di falso in atti previsti dal Codice penale.
La conseguenza è che tramite una norma che tende sostanzialmente all’equiparazione tra documento informatico e atti pubblici o privati, si fanno rientrare, in violazione del principio di legalità ex art. 2 D. Lgs. 231/2001, ulteriori rilevanti ipotesi di responsabilità per enti e imprese.
Responsabilità estesa al falso, di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2008, pag. 32
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