Per la Cassazione (Cass. Pen. II Sez. 28/10/2009 n. 41488) non è possibile procedere a una lettura delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti tale da ammettere il concorso fra la frode fiscale, reato tributario non rientrante nel catalogo del d.lgs. 231/2001, e la truffa ai danni dello Stato, reato invece previsto dal decreto 231.
Ammettere il concorso tra tali reati, come hanno fatto alcuni giudici di merito, aprirebbe la strada alla possibilità di contestare agli enti anche il reato di frode fiscale con la conseguente applicazione della misura della confisca.
La Cassazione mette in evidenza, invece, come tra i due reati si verifichi un assorbimento del reato di truffa in quello di frode fiscale e per il principio di legalità ne derivi l’esclusione dell’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca (misura ex d.lgs.23172001).
In sostanza, quindi, la pronuncia stabilisce che non è possibile scomporre un reato complesso concentrandosi artificialmente solo su una parte della condotta, riferendo solo a questa conseguenze sanzionatorie.
Decreto 231 senza frode fiscale, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e tributi 10 novembre 2009, pag. 38
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