mercoledì 18 giugno 2008

L’allargamento ai reati di “falsità in atti” pone dubbi sul rispetto del principio di legalità

Con l’art. 7 della legge 48/08 è stata introdotta la responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001 a un’ampia gamma di delitti informatici (con l’inserimento nel decreto dell’art. 24-bis), arrivando a comprendere i reati di “falsità in atti” (art. 491-bis c.p.).
L’introduzione di tali reati tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 24-bis del decreto 231/01 pone dei seri dubbi di costituzionalità in relazione al rispetto del principio di legalità di cui all’art. 2 del decreto stesso che dispone che “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.
Attraverso l’art. 491-bis c.p., però, l’ente è chiamato a rispondere praticamente di tutti i reati di falso in atti previsti dal Codice penale.
La conseguenza è che tramite una norma che tende sostanzialmente all’equiparazione tra documento informatico e atti pubblici o privati, si fanno rientrare, in violazione del principio di legalità ex art. 2 D. Lgs. 231/2001, ulteriori rilevanti ipotesi di responsabilità per enti e imprese.
Responsabilità estesa al falso, di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2008, pag. 32

Il Tribunale di Milano respinge la tesi dell’immedesimazione tra amministratore e società quanto alla responsabilità da reato

Con ordinanza del 7 giugno 2008, il Tribunale di Milano ha sostenuto l’autonomia del titolo di responsabilità dell’ente rispetto a quello della persona fisica incolpata del reato presupposto, anche nel caso in cui tra il manager, autore del reato, e l’ente si può parlare quasi di immedesimazione.
Nella fattispecie, il Tribunale è intervenuto in sede di riesame, dopo che a una società era stata comminata la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, accogliendo la tesi della difesa.
Il Tribunale ha precisato che l’applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive deve essere condizionata all’esistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente, oltre che al pericolo di reiterazione dell’illecito; all’accusa spetta l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito della società.
Nell’ordinanza, inoltre, si sottolinea che il modello punitivo costruito dal D. Lgs. 231/2001 ha come presupposto l’ente come realtà autonoma e non identificabile con la persona fisica e la forma di responsabilità di cui questa deve rispondere.
Il Tribunale conclude precisando che l’ordinamento penale per rispondere a particolari esigenze cautelari garantisce comunque forme come il sequestro preventivo.
Enti e manager, sanzioni divise – Respinta la tesi dell’immedesimazione con l’amministratore, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2008, pag. 32

martedì 17 giugno 2008

Relazione Dott. Francesco M. Caruso

Relazione tenuta il 20 giugno 2008 dal Dott. Francesco M. Caruso nell’ambito del seminario “D.LGS 231/2001 – La responsabilità “penale” delle persone giuridiche – Modelli organizzativi: Aspetti e peculiarità”
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1579/o/relazionedott.francescocaruso.pdf

Relazione Prof. Donato E. Caccavella

Traccia della relazione tenuta il 20 giugno 2008 dal Prof. Donato E. Caccavella nell’ambito del seminario “D.LGS 231/2001 – La responsabilità “penale” delle persone giuridiche – Modelli organizzativi: Aspetti e peculiarità”
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1579/o/relazionedonatocaccavella.pdf

lunedì 16 giugno 2008

Relazione Avv. Marco Petternella

Relazione tenuta il 20 giugno 2008 dall’Avv. Marco Petternella nell’ambito del seminario “D.LGS 231/2001 – La responsabilità “penale” delle persone giuridiche – Modelli organizzativi: Aspetti e peculiarità”
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1579/o/081007relazioneavv.marcopetternella.pdf