mercoledì 8 aprile 2009

Sentenza del Tribunale di Cosenza, 2 marzo 2009, n. 1341

Il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la seconda sentenza di condanna (Trib. Consenza, 2 marzo 2009, n. 1341) di una persona giuridica per effetto dell’applicazione del Decreto 231.
La sentenza è relativa ad un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avviato nei confronti dell’amministratore unico di una Srl e di altri soggetti.
L’ente sottoposto a procedimento è stato condannato a 75.000 euro di sanzione pecuniaria ed ha subito una confisca di oltre 2 milioni; il giudice ha inoltre disposto la pubblicazione della sentenza e il divieto di pubblicizzare beni e servizi quali misure interdittive.
In tema di confisca, il giudice sottolinea che l’importo da confiscare deve essere pari al profitto del reato, da intendersi come l’intero beneficio ottenuto dalla società, una volta provato il collegamento con l’illecito; in questo senso, per il Tribunale di Cosenza, va superata la distinzione tra profitto netto e profitto lordo. Nel caso di specie, la confisca è stata estesa a tutti i contributi che erano stati erogati, anche se una parte di questi era poi stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari.

Decreto 231, la confisca conquista spazi, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2009, pag. 37

venerdì 27 marzo 2009

Novità in arrivo sulla responsabilità degli enti

Al vaglio del Senato vi sono due disegni di legge che dovrebbero comportare delle novità in ambito D.Lgs. 231/2001.
Il primo intervento (Ddl Senato n. 1043) prevede l’inserimento del D.Lgs. 231/2001 nella parte generale del Codice penale; prevede inoltre di escludere la qualifica della responsabilità come “amministrativa” e di escludere la denominazione delle sanzioni come “amministrative”.
Il secondo intervento (Ddl Senato n. 1195) riguarda i reati in tema di tutela della proprietà industriale e prevede la modifica dell’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 che diventerebbe: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”; prevede inoltre l’introduzione della lettera f-bis) che stabilisce una sanzione pecuniara fino a cinquecento quote per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, il che comporta un rischio di sanzioni superiori al milione di euro; infine, oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista anche l’applicazione di quelle interdittive per un periodo ricompreso tra i tre e i dodici mesi.
Tale intervento è destinato ad avere una forte ricaduta in particolare sulle imprese che operano con l’estero e che dovranno fare grande attenzione all’autenticità dei marchi dei prodotti che importano.
Proprietà industriale verso la tutela della “231”, di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2009, pag. 8

venerdì 13 marzo 2009

Sentenza della Corte di Cassazione n. 7718, 20 febbraio 2009

Con sentenza n. 7718 del 20 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha chiarito che:

- l'ente può essere considerato responsabile e quindi possono essere applicate misure anche in via cautelare, non solo in caso di reato commesso da propri dipendenti, ma anche quando l'illecito è rimasto al solo stadio di tentativo;

- le somme che possono essere sottoposte a sequestro preventivo e poi a confisca devono rappresentare il prezzo o il profitto del reato e tra queste "voci" non possono rientrare i crediti vantati e mai riscossi dalla società o dall'ente nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Reati tentati nell'area "231", di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2009, pag. 35

Impresa responsabile anche per il tentativo di reato di Giovanni Negri

martedì 17 febbraio 2009

I reati informatici e le caratteristiche peculiari rispetto agli altri reati previsti dal decreto 231

L’estensione della portata del decreto 231/2001 ai reati informatici, a seguito del recepimento nella l. 48/08 della convenzione di Budapest sul cybercrime, impone alle aziende di non sottovalutare i rischi che possono derivare dal compimento di tali reati da parte dei dipendenti e che possono concretizzarsi in sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Falso compiuto su documenti informatici, frode commessa dal certificatore della firma elettronica, danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: sono questi i cosiddetti reati informatici che possono comportare la responsabilità “amministrativa” dell’impresa.
Ciò che caratterizza tali reati è che sono più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati del catalogo del decreto 231: in primo luogo, perché possono essere commessi da chiunque e non esistono delle aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa a tutti i dipendenti; inoltre, perché tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile individuarli fino a quando non si realizzi la finalità ultima.
In considerazione di tali aspetti che caratterizzano i reati in parola, parte della dottrina ha criticato il loro inserimento nell’ambito di applicazione del decreto 231, sostenendo che: essi non sono riconducibili alla tipica attività di impresa; spesso sono commessi non tanto a vantaggio dell’ente quanto piuttosto a suo danno e, inoltre, risulta alquanto complicato sottoporli ad un efficace controllo.
Al di là di quanto detto, il dato di fatto è che i reati informatici sono stati inseriti nel catalogo del decreto 231 e che quindi le aziende devono prendere in seria considerazione i rischi ai quali vanno in contro se non adottano adeguate procedure di controllo ed un efficace modello organizzativo.
Armi spuntate in azienda contro i reati informatici, di Caterina Flick, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 16 febbraio 2009, pag. 11