mercoledì 30 settembre 2009

Gruppo di lavoro delle Fiamme Gialle “guarda” a denaro sporco e obblighi 231

La Guardia di Finanza ha costituito un gruppo di lavoro - reso noto ai reparti con la circolare 244/09 – per riprogrammare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.
Il gruppo di lavoro è stato incaricato di:
- elaborare specifiche direttive in materia di contrasto del riciclaggio, con riferimento allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio;
- elaborare specifiche direttive sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- dettare procedure, con tanto di check list, sulla tutela dei mercati finanziari, per fornire una panoramica normativa della disciplina di intermediazione finanziaria, bancaria e assicurativa.

La GDF “guarda” a denaro sporco e obblighi 231, di Antonio Iorio e Marco Mobili, su Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, martedì 8 settembre 2009, pag. 32

martedì 8 settembre 2009

Le novità introdotte dal correttivo al d.lgs. 81

Il d.lgs. 106/09, correttivo al testo unico del 2008 (D.lgs. 81), entrato in vigore lo scorso 20 agosto, rafforza l’efficacia esimente dei modelli di controllo interno rispetto ai profili di responsabilità che potrebbero colpire i manager e le aziende ex d.lgs. 231/01.
Stabilisce, infatti, che, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di reato, nel caso di violazione di norme antinfortunistiche da cui derivino la morte o lesioni gravi per il lavoratore, l’efficacia esimente dei modelli organizzativi è sancita direttamente dalla legge; a patto che i modelli siano effettivamente adottati e rispondano ai requisiti fissati dall’art. 30 del d.lgs. 81 e le imprese realizzino un sistema di monitoraggio che consenta il costante aggiornamento delle misure di prevenzione.

Un’altra novità introdotta dal correttivo consiste nella possibilità di ottenere un’asseverazione da parte degli organismi paritetici (imprese-sindacati) relativamente all’adozione e all’efficacia dei modelli organizzativi; questo allo scopo di evitare ispezioni, in quanto gli ispettori del lavoro e delle Asl dovrebbero rivolgere le loro attenzioni prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati asseverati.

Il nuovo comma 3 dell’art. 16 del decreto stabilisce poi che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.

Il decreto 106 punta inoltre a favorire una maggiore diffusione dei modelli organizzativi anche nell’ambito delle PMI, in particolare attraverso una semplificazione delle procedure (la cui elaborazione è affidata al Welfare).
Peraltro, in linea con tale obiettivo, già il testo unico del 2008 ha previsto la possibilità di ottenere per le imprese fino a 50 lavoratori finanziamenti pubblici che, in sede di prima applicazione, garantiranno copertura ai modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS1800:2007.

Il modello aiuta il datore, di Marco Bellinazzo, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 20 agosto 2009, pag. 25

D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106

mercoledì 27 maggio 2009

Le disposizioni da applicare per i reati transnazionali

La disciplina applicabile per i reati transnazionali o commessi in tutto o in parte all’estero risulta particolarmente complessa in quanto suddivisa su tre diversi livelli:
- l’art. 6, comma secondo, del Codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte;
- l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 con il quale il legislatore ha stabilito la sanzionalibilità dell’ente che, pur avendo la sede principale sul territorio nazionale, ponga in essere reati all’estero;
- la legge 146/2006 con la quale sono stati introdotti i reati transazionali.
In tutti questi casi, pur trovandosi in presenza di una fattispecie incriminatrice realizzata al di fuori del territorio nazionale, si avrà la conseguente applicazione nei confronti dell'ente anche del D.lgs. 231/2001.
La complessità e la vastità di tale disciplina consiglia a tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 di porre una particolare attenzione nella definizione del modello di prevenzione dei reati, rispetto all’identificazione delle possibili attività sensibili svolte all’estero.

Attività all’estero, prevenzione “231” su tre livelli, di Luigi Fruscione e benedetto Santacroce, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 maggio 2009, pag. 7

martedì 26 maggio 2009

Quesito di un nostro lettore

Pubblichiamo di seguito una domanda formulata da un nostro lettore; chi volesse rispondere, può farlo lasciando un commento.

"Sono membro di un ODV per un'azienda che è la controllante di un’altra azienda per il 98%. La controllante sta definendo il modello 231 ed è nato un confronto sull’opportunità di avere un unico OdV e modelli 231 distinti. In particolare il secondo potrebbe fare riferimento a quello della casa madre che di fatto svolge per la controllante tutte le attività gestionali ( amministrazione, acquisti).
Ritenete questa soluzione in linea con l’attuale giurisprudenza?"

giovedì 30 aprile 2009

Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009

Con sentenza n. 15641, depositata il 10 aprile 2009, la Corte di Cassazione – Seconda Sessione Penale – ha sottolineato come l’applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, è condizionata alla verifica di una serie di elementi quali:
- l’esistenza dei reati che rappresentano il presupposto della responsabilità dell’ente;
- l’esistenza dell’interesse o del vantaggio derivato all’ente da quei reati;
- il ruolo ricoperto in concreto dagli autori del reato nell’organizzazione dell’ente (apicali o “semplici” dipendenti);
- il fatto che le persone fisiche non abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
- il fatto che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato, oppure abbia ripetuto nel tempo gli illeciti.
La Corte evidenzia in particolare la necessità di un’attenta verifica degli interessi implicati per evitare che l’ente venga coinvolto nelle azioni illecite degli amministratori e soggetti equiparati, dal momento che potrebbe accadere che l’ente sia “utilizzato come schermo dietro al quale agiscono soggetti che utilizzano la compagine sociale come semplice strumento per fini personali”.

Il controllo è di “rigore” sulle sanzioni alle società, di Giovanni Negri, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 27 aprile 2009, pag. 7

Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009