La disciplina applicabile per i reati transnazionali o commessi in tutto o in parte all’estero risulta particolarmente complessa in quanto suddivisa su tre diversi livelli:
- l’art. 6, comma secondo, del Codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte;
- l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 con il quale il legislatore ha stabilito la sanzionalibilità dell’ente che, pur avendo la sede principale sul territorio nazionale, ponga in essere reati all’estero;
- la legge 146/2006 con la quale sono stati introdotti i reati transazionali.
In tutti questi casi, pur trovandosi in presenza di una fattispecie incriminatrice realizzata al di fuori del territorio nazionale, si avrà la conseguente applicazione nei confronti dell'ente anche del D.lgs. 231/2001.
La complessità e la vastità di tale disciplina consiglia a tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 di porre una particolare attenzione nella definizione del modello di prevenzione dei reati, rispetto all’identificazione delle possibili attività sensibili svolte all’estero.
Attività all’estero, prevenzione “231” su tre livelli, di Luigi Fruscione e benedetto Santacroce, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 maggio 2009, pag. 7
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