lunedì 14 dicembre 2009

Prima applicazione del decreto 231 per reati in materia di sicurezza sul lavoro

La recente condanna inflitta dal giudice monocratico di Trani, con sentenza del 26 ottobre 2009, alla "Fs Logistics" (società di logistica delle Ferrovie dello Stato) costituisce la prima applicazione del decreto 231 in ambito di sicurezza del lavoro.
L'ente è stato condannato ad una sanzione di quasi un milione di euro, per la tragedia del Truck Center di Molfetta dove nel marzo 2008 morirono 5 persone per le esalazioni di acido solfidrico sprigionatesei durante la pulizia della cisterna; 400 mila euro di pena pecuniaria sono invece stati inflitti a ciascuna delle altre due società coinvolte: la "Cinque Bio trans" e la "Truck Center Sas".
Si rimanda ad un maggiore approfondimento dopo il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sanzioni "231" per il lavoro, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, del 10 dicembre 2009, pag. 39

mercoledì 9 dicembre 2009

Provvedimento del Tribunale di Como

Lo scorso 13 novembre il Tribunale di Como ha applicato, per la prima volta nella città lombarda, il D.Lgs. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Il fatto riguarda l’indebita percezione da parte di alcuni distributori di carburante delle somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate agli aventi diritto, con conseguente ingiusto profitto a danno della regione Lombardia.
Il gip Valeria Costi, con decreto del 13 novembre 2009, ha ravvisato il reato di truffa aggravata con la conseguente responsabilità amministrativa della società, rea di non aver vigilato e adottato ogni provvedimento per evitare il verificarsi dell’illecito, stabilendo che il profitto derivante dal reato di truffa aggravata ai danni della Regione, commesso dal legale rappresentante di una società personale, legittima l’autonomo provvedimento cautelare del sequestro preventivo di una somma di denaro, in possesso della società, in quanto ne è consentita e obbligatoria la confisca in caso di condanna.
Con tale provvedimento, il Tribunale di Como richiama un principio secondo cui non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il “periculum”, ma è sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile assumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ex D.lgs. 231/2001.

Nella truffa alla regione spazio alle sanzioni "231", di Silvio D'Andrea, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi mercoledì 2 dicembre 2009, pag. 39

lunedì 30 novembre 2009

Alfano annuncia sanzioni a carico degli enti anche per gli illeciti ambientali

Nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti, tenutasi qualche giorno fa, il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha dichiarato che “il Governo vuole rafforzare il contrasto al crimine ambientale con l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori con l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a vantaggio di enti e società”. Per arginare, inoltre, il fenomeno delle “carrette di mare”, Alfano ha annunciato l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche anche in merito all’inquinamento provocato dalle navi.
Oltre che in un disegno di legge specifico, la nuova disciplina dovrebbe essere in parte tradotta anche all’interno della legge Comunitaria 2009 ancora in discussione in Parlamento.

Decreto 231 anche per i reati ambientali, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e tributi 26 novembre 2009, pag. 35

venerdì 13 novembre 2009

Collaborazione con la rivista Diritto e pratica delle società

Da qualche tempo, Interprofessional Network, ha avviato una collaborazione con la rivista "Diritto e pratica delle società" del Gruppo Il Sole 24 Ore.
Nel numero 11 di novembre 2009, è stato pubblicato l'articolo "Modello organizzativo 231 e responsabilità sociale d'impresa", redatto dall'avv. Mario Antonio Massimo Fusario di Ancona, affiliato IN.

mercoledì 11 novembre 2009

Cass. Pen. Sentenza n. 41488 – Non si configura concorso tra i reati di truffa e frode fiscale

Per la Cassazione (Cass. Pen. II Sez. 28/10/2009 n. 41488) non è possibile procedere a una lettura delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti tale da ammettere il concorso fra la frode fiscale, reato tributario non rientrante nel catalogo del d.lgs. 231/2001, e la truffa ai danni dello Stato, reato invece previsto dal decreto 231.
Ammettere il concorso tra tali reati, come hanno fatto alcuni giudici di merito, aprirebbe la strada alla possibilità di contestare agli enti anche il reato di frode fiscale con la conseguente applicazione della misura della confisca.
La Cassazione mette in evidenza, invece, come tra i due reati si verifichi un assorbimento del reato di truffa in quello di frode fiscale e per il principio di legalità ne derivi l’esclusione dell’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca (misura ex d.lgs.23172001).
In sostanza, quindi, la pronuncia stabilisce che non è possibile scomporre un reato complesso concentrandosi artificialmente solo su una parte della condotta, riferendo solo a questa conseguenze sanzionatorie.
Decreto 231 senza frode fiscale, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, Norme e tributi 10 novembre 2009, pag. 38

mercoledì 30 settembre 2009

Gruppo di lavoro delle Fiamme Gialle “guarda” a denaro sporco e obblighi 231

La Guardia di Finanza ha costituito un gruppo di lavoro - reso noto ai reparti con la circolare 244/09 – per riprogrammare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.
Il gruppo di lavoro è stato incaricato di:
- elaborare specifiche direttive in materia di contrasto del riciclaggio, con riferimento allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio;
- elaborare specifiche direttive sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- dettare procedure, con tanto di check list, sulla tutela dei mercati finanziari, per fornire una panoramica normativa della disciplina di intermediazione finanziaria, bancaria e assicurativa.

La GDF “guarda” a denaro sporco e obblighi 231, di Antonio Iorio e Marco Mobili, su Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, martedì 8 settembre 2009, pag. 32

martedì 8 settembre 2009

Le novità introdotte dal correttivo al d.lgs. 81

Il d.lgs. 106/09, correttivo al testo unico del 2008 (D.lgs. 81), entrato in vigore lo scorso 20 agosto, rafforza l’efficacia esimente dei modelli di controllo interno rispetto ai profili di responsabilità che potrebbero colpire i manager e le aziende ex d.lgs. 231/01.
Stabilisce, infatti, che, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di reato, nel caso di violazione di norme antinfortunistiche da cui derivino la morte o lesioni gravi per il lavoratore, l’efficacia esimente dei modelli organizzativi è sancita direttamente dalla legge; a patto che i modelli siano effettivamente adottati e rispondano ai requisiti fissati dall’art. 30 del d.lgs. 81 e le imprese realizzino un sistema di monitoraggio che consenta il costante aggiornamento delle misure di prevenzione.

Un’altra novità introdotta dal correttivo consiste nella possibilità di ottenere un’asseverazione da parte degli organismi paritetici (imprese-sindacati) relativamente all’adozione e all’efficacia dei modelli organizzativi; questo allo scopo di evitare ispezioni, in quanto gli ispettori del lavoro e delle Asl dovrebbero rivolgere le loro attenzioni prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati asseverati.

Il nuovo comma 3 dell’art. 16 del decreto stabilisce poi che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.

Il decreto 106 punta inoltre a favorire una maggiore diffusione dei modelli organizzativi anche nell’ambito delle PMI, in particolare attraverso una semplificazione delle procedure (la cui elaborazione è affidata al Welfare).
Peraltro, in linea con tale obiettivo, già il testo unico del 2008 ha previsto la possibilità di ottenere per le imprese fino a 50 lavoratori finanziamenti pubblici che, in sede di prima applicazione, garantiranno copertura ai modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS1800:2007.

Il modello aiuta il datore, di Marco Bellinazzo, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 20 agosto 2009, pag. 25

D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106

mercoledì 27 maggio 2009

Le disposizioni da applicare per i reati transnazionali

La disciplina applicabile per i reati transnazionali o commessi in tutto o in parte all’estero risulta particolarmente complessa in quanto suddivisa su tre diversi livelli:
- l’art. 6, comma secondo, del Codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte;
- l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 con il quale il legislatore ha stabilito la sanzionalibilità dell’ente che, pur avendo la sede principale sul territorio nazionale, ponga in essere reati all’estero;
- la legge 146/2006 con la quale sono stati introdotti i reati transazionali.
In tutti questi casi, pur trovandosi in presenza di una fattispecie incriminatrice realizzata al di fuori del territorio nazionale, si avrà la conseguente applicazione nei confronti dell'ente anche del D.lgs. 231/2001.
La complessità e la vastità di tale disciplina consiglia a tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 di porre una particolare attenzione nella definizione del modello di prevenzione dei reati, rispetto all’identificazione delle possibili attività sensibili svolte all’estero.

Attività all’estero, prevenzione “231” su tre livelli, di Luigi Fruscione e benedetto Santacroce, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 maggio 2009, pag. 7

martedì 26 maggio 2009

Quesito di un nostro lettore

Pubblichiamo di seguito una domanda formulata da un nostro lettore; chi volesse rispondere, può farlo lasciando un commento.

"Sono membro di un ODV per un'azienda che è la controllante di un’altra azienda per il 98%. La controllante sta definendo il modello 231 ed è nato un confronto sull’opportunità di avere un unico OdV e modelli 231 distinti. In particolare il secondo potrebbe fare riferimento a quello della casa madre che di fatto svolge per la controllante tutte le attività gestionali ( amministrazione, acquisti).
Ritenete questa soluzione in linea con l’attuale giurisprudenza?"

giovedì 30 aprile 2009

Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009

Con sentenza n. 15641, depositata il 10 aprile 2009, la Corte di Cassazione – Seconda Sessione Penale – ha sottolineato come l’applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, è condizionata alla verifica di una serie di elementi quali:
- l’esistenza dei reati che rappresentano il presupposto della responsabilità dell’ente;
- l’esistenza dell’interesse o del vantaggio derivato all’ente da quei reati;
- il ruolo ricoperto in concreto dagli autori del reato nell’organizzazione dell’ente (apicali o “semplici” dipendenti);
- il fatto che le persone fisiche non abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
- il fatto che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato, oppure abbia ripetuto nel tempo gli illeciti.
La Corte evidenzia in particolare la necessità di un’attenta verifica degli interessi implicati per evitare che l’ente venga coinvolto nelle azioni illecite degli amministratori e soggetti equiparati, dal momento che potrebbe accadere che l’ente sia “utilizzato come schermo dietro al quale agiscono soggetti che utilizzano la compagine sociale come semplice strumento per fini personali”.

Il controllo è di “rigore” sulle sanzioni alle società, di Giovanni Negri, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 27 aprile 2009, pag. 7

Cassazione penale, sentenza n. 15641 del 2009

mercoledì 8 aprile 2009

Sentenza del Tribunale di Cosenza, 2 marzo 2009, n. 1341

Il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la seconda sentenza di condanna (Trib. Consenza, 2 marzo 2009, n. 1341) di una persona giuridica per effetto dell’applicazione del Decreto 231.
La sentenza è relativa ad un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avviato nei confronti dell’amministratore unico di una Srl e di altri soggetti.
L’ente sottoposto a procedimento è stato condannato a 75.000 euro di sanzione pecuniaria ed ha subito una confisca di oltre 2 milioni; il giudice ha inoltre disposto la pubblicazione della sentenza e il divieto di pubblicizzare beni e servizi quali misure interdittive.
In tema di confisca, il giudice sottolinea che l’importo da confiscare deve essere pari al profitto del reato, da intendersi come l’intero beneficio ottenuto dalla società, una volta provato il collegamento con l’illecito; in questo senso, per il Tribunale di Cosenza, va superata la distinzione tra profitto netto e profitto lordo. Nel caso di specie, la confisca è stata estesa a tutti i contributi che erano stati erogati, anche se una parte di questi era poi stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari.

Decreto 231, la confisca conquista spazi, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2009, pag. 37

venerdì 27 marzo 2009

Novità in arrivo sulla responsabilità degli enti

Al vaglio del Senato vi sono due disegni di legge che dovrebbero comportare delle novità in ambito D.Lgs. 231/2001.
Il primo intervento (Ddl Senato n. 1043) prevede l’inserimento del D.Lgs. 231/2001 nella parte generale del Codice penale; prevede inoltre di escludere la qualifica della responsabilità come “amministrativa” e di escludere la denominazione delle sanzioni come “amministrative”.
Il secondo intervento (Ddl Senato n. 1195) riguarda i reati in tema di tutela della proprietà industriale e prevede la modifica dell’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 che diventerebbe: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”; prevede inoltre l’introduzione della lettera f-bis) che stabilisce una sanzione pecuniara fino a cinquecento quote per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, il che comporta un rischio di sanzioni superiori al milione di euro; infine, oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista anche l’applicazione di quelle interdittive per un periodo ricompreso tra i tre e i dodici mesi.
Tale intervento è destinato ad avere una forte ricaduta in particolare sulle imprese che operano con l’estero e che dovranno fare grande attenzione all’autenticità dei marchi dei prodotti che importano.
Proprietà industriale verso la tutela della “231”, di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2009, pag. 8

venerdì 13 marzo 2009

Sentenza della Corte di Cassazione n. 7718, 20 febbraio 2009

Con sentenza n. 7718 del 20 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha chiarito che:

- l'ente può essere considerato responsabile e quindi possono essere applicate misure anche in via cautelare, non solo in caso di reato commesso da propri dipendenti, ma anche quando l'illecito è rimasto al solo stadio di tentativo;

- le somme che possono essere sottoposte a sequestro preventivo e poi a confisca devono rappresentare il prezzo o il profitto del reato e tra queste "voci" non possono rientrare i crediti vantati e mai riscossi dalla società o dall'ente nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Reati tentati nell'area "231", di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2009, pag. 35

Impresa responsabile anche per il tentativo di reato di Giovanni Negri

martedì 17 febbraio 2009

I reati informatici e le caratteristiche peculiari rispetto agli altri reati previsti dal decreto 231

L’estensione della portata del decreto 231/2001 ai reati informatici, a seguito del recepimento nella l. 48/08 della convenzione di Budapest sul cybercrime, impone alle aziende di non sottovalutare i rischi che possono derivare dal compimento di tali reati da parte dei dipendenti e che possono concretizzarsi in sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Falso compiuto su documenti informatici, frode commessa dal certificatore della firma elettronica, danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: sono questi i cosiddetti reati informatici che possono comportare la responsabilità “amministrativa” dell’impresa.
Ciò che caratterizza tali reati è che sono più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati del catalogo del decreto 231: in primo luogo, perché possono essere commessi da chiunque e non esistono delle aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa a tutti i dipendenti; inoltre, perché tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile individuarli fino a quando non si realizzi la finalità ultima.
In considerazione di tali aspetti che caratterizzano i reati in parola, parte della dottrina ha criticato il loro inserimento nell’ambito di applicazione del decreto 231, sostenendo che: essi non sono riconducibili alla tipica attività di impresa; spesso sono commessi non tanto a vantaggio dell’ente quanto piuttosto a suo danno e, inoltre, risulta alquanto complicato sottoporli ad un efficace controllo.
Al di là di quanto detto, il dato di fatto è che i reati informatici sono stati inseriti nel catalogo del decreto 231 e che quindi le aziende devono prendere in seria considerazione i rischi ai quali vanno in contro se non adottano adeguate procedure di controllo ed un efficace modello organizzativo.
Armi spuntate in azienda contro i reati informatici, di Caterina Flick, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 16 febbraio 2009, pag. 11

martedì 13 gennaio 2009

Cass. Pen. Sentenza n. 42300/2008: In caso di appalti sospetti il profitto del reato è l’immediato vantaggio dell’azienda

Con sentenza del 13 novembre 2008, n. 43200, la Cassazione Penale, Sez. VI, chiarisce i limiti entro i quali deve essere confinata la misura cautelare patrimoniale del sequestro finalizzato alla confisca; in particolare, stabilisce che il concetto di profitto assoggettabile a sequestro preventivo nel reato di corruzione, in applicazione della disciplina del decreto 231/2001, deve essere parametrato sull’utile netto ricavabile dall’esecuzione del contratto di appalto e non sul valore dell’appalto in sé. Ancora, nel caso di appalto pluriennale, devono rientrare nell’utile netto anche i profitti futuri in quanto il corrispettivo di un contratto non sospeso, dalla durata che va oltre l’anno, costituisce per l’appaltatore un credito certo e liquido, anche se non ancora esigibile.
Società, sequestro con sconto, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2009, pag. 15

Per richiedere il testo della sentenza scrivere a pbutturini@interprofess.it