mercoledì 27 maggio 2009

Le disposizioni da applicare per i reati transnazionali

La disciplina applicabile per i reati transnazionali o commessi in tutto o in parte all’estero risulta particolarmente complessa in quanto suddivisa su tre diversi livelli:
- l’art. 6, comma secondo, del Codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte;
- l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 con il quale il legislatore ha stabilito la sanzionalibilità dell’ente che, pur avendo la sede principale sul territorio nazionale, ponga in essere reati all’estero;
- la legge 146/2006 con la quale sono stati introdotti i reati transazionali.
In tutti questi casi, pur trovandosi in presenza di una fattispecie incriminatrice realizzata al di fuori del territorio nazionale, si avrà la conseguente applicazione nei confronti dell'ente anche del D.lgs. 231/2001.
La complessità e la vastità di tale disciplina consiglia a tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 di porre una particolare attenzione nella definizione del modello di prevenzione dei reati, rispetto all’identificazione delle possibili attività sensibili svolte all’estero.

Attività all’estero, prevenzione “231” su tre livelli, di Luigi Fruscione e benedetto Santacroce, in, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 maggio 2009, pag. 7

martedì 26 maggio 2009

Quesito di un nostro lettore

Pubblichiamo di seguito una domanda formulata da un nostro lettore; chi volesse rispondere, può farlo lasciando un commento.

"Sono membro di un ODV per un'azienda che è la controllante di un’altra azienda per il 98%. La controllante sta definendo il modello 231 ed è nato un confronto sull’opportunità di avere un unico OdV e modelli 231 distinti. In particolare il secondo potrebbe fare riferimento a quello della casa madre che di fatto svolge per la controllante tutte le attività gestionali ( amministrazione, acquisti).
Ritenete questa soluzione in linea con l’attuale giurisprudenza?"