lunedì 7 luglio 2008
Programma degli incontri del gruppo di lavoro
Ricordiamo che obiettivo del gruppo di lavoro è in primis quello di poter approfondire la conoscenza della materia attraverso un programma di incontri finalizzati all’aggiornamento costante, al confronto tra colleghi e all’analisi, con taglio pratico e operativo, delle principali problematiche derivanti dall’applicazione del decreto.
Il team si riunisce una volta al mese, il venerdì pomeriggio (orario 14,30 – 17,30), a Verona, presso la sede di Interprofessional Newtork.
Ciascun incontro prevede una prima parte focalizzata su uno specifico tema, nel corso della quale alcuni professionisti illustrano l’argomento del giorno con taglio pratico e operativo.
La seconda parte dell’incontro è invece dedicata alle domande, al confronto su specifici problemi indicati dai partecipanti e all’esame di casi pratici.
In allegato la scheda con il programma.
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1557/o/080616pbgruppodilavoro.pdf
venerdì 4 luglio 2008
Le Sezioni Unite della Cassazione fissano la nozione di profitto del reato
Con la sentenza 26654, le Sezioni Unite stabiliscono che non tutto il profitto incassato dalla società per effetto di un illecito deve essere sequestrato preventivamente ai fini della confisca; infatti, si deve distinguere tra attività totalmente illecita e quella legale d’impresa nel cui ambito in maniera occasionale e strumentale è stato commesso il reato. Spetta quindi all’autorità giudiziaria valutare attentamente il vantaggio economico derivante dal reato, da sottoporre a confisca, e il corrispettivo incassato per una prestazione lecita eseguita per la controparte.
Decreto 231, confisca limitata, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2008, pag. 29
È possibile il cumulo tra l’applicazione della misura interdittiva e il sequestro finalizzato alla confisca
Sulle società cumulo di sanzioni, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2008, pag. 29
La misura cautelare può essere disposta nei confronti di uno solo dei sospettati di concorso di reato
Nella fattispecie, si tratta di un’aggregazione occasionale di imprese che ha partecipato ad una gara di appalto pubblico, accusata di reato di truffa.
Nella pronuncia delle Sezioni Unite si conclude che “di fronte a un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso del reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente”.
Sulle società cumulo di sanzioni, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2008, pag. 29
giovedì 3 luglio 2008
Argomenti di particolare interesse segnalati dai professionisti del gruppo di lavoro
Indichiamo di seguito alcuni degli argomenti di particolare interesse, inerenti alla materia “D.Lgs. 231/2001”, che sono stati segnalati dai professionisti del gruppo di lavoro e che saranno oggetto di approfondimento e confronto nel corso delle prossime riunioni del team:
- Struttura e composizione dell’organismo di vigilanza
- Rapporto tra organismo di vigilanza e organi di controllo esterno (sindaci e revisori)
- Modelli organizzativi per PMI
- Art. 6, comma 1, lett. c) - l’ente non risponde se prova che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e controllo
- Art. 6, comma 1, lett. d) – l’ente non risponde se prova che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza
- Analisi dei reati rientranti nel “catalogo” del D.Lgs. 231/2001
- Gruppi societari e D.Lgs.n. 231/2001
- Rapporto tra legislazione in materia di appalti pubblici e D.Lgs. 231/2001
- Art. 8, lett a) - responsabilità dell’ente quando l’autore del reato non è stato identificato o non è
imputabile.
- Giudizio penale e impugnazioni