Nella pronuncia sul “caso Impregilo” le Sezioni Unite della Cassazione fissano la nozione di profitto del reato: “Il profitto del reato va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere per dare concreto significato operativo a tale nozione l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico”.
Con la sentenza 26654, le Sezioni Unite stabiliscono che non tutto il profitto incassato dalla società per effetto di un illecito deve essere sequestrato preventivamente ai fini della confisca; infatti, si deve distinguere tra attività totalmente illecita e quella legale d’impresa nel cui ambito in maniera occasionale e strumentale è stato commesso il reato. Spetta quindi all’autorità giudiziaria valutare attentamente il vantaggio economico derivante dal reato, da sottoporre a confisca, e il corrispettivo incassato per una prestazione lecita eseguita per la controparte.
Decreto 231, confisca limitata, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2008, pag. 29
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investment grade per la Russia. Il merito di credito a lungo termine rimane
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