Con sentenza del 13 novembre 2008, n. 43200, la Cassazione Penale, Sez. VI, chiarisce i limiti entro i quali deve essere confinata la misura cautelare patrimoniale del sequestro finalizzato alla confisca; in particolare, stabilisce che il concetto di profitto assoggettabile a sequestro preventivo nel reato di corruzione, in applicazione della disciplina del decreto 231/2001, deve essere parametrato sull’utile netto ricavabile dall’esecuzione del contratto di appalto e non sul valore dell’appalto in sé. Ancora, nel caso di appalto pluriennale, devono rientrare nell’utile netto anche i profitti futuri in quanto il corrispettivo di un contratto non sospeso, dalla durata che va oltre l’anno, costituisce per l’appaltatore un credito certo e liquido, anche se non ancora esigibile.
Società, sequestro con sconto, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2009, pag. 15
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Rating confermato per la Russia
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*L'agenzia di rating Standards and Poor's ha confermato il rating
investment grade per la Russia. Il merito di credito a lungo termine rimane
pari a BBB co...
11 anni fa
1 commento:
Beh, anche per questi reati vale il presupposto che devono essere commessi "nell'interesse o a vantaggio dell'azienda", e questo già circoscrive l'ambito di applicazione del 24-bis. Inoltre, la loro attuazione richiede competenze non proprio diffuse in tutte le aree (diciamo che, per la mia esperiena, il livello medio di conoscenze informatiche all'interno di un'azienda è piuttosto basso), e pertanto permettono di focalizzare l'attenzione su qulle funzioni aziendali (ad es il CED) dove si concentrano competenze e risorse che potenzialmente ed ipoteticamente potrebbero dare luogo a tali reati.
Cordiali saluti
Giovanni B.
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