Lo scorso 13 novembre il Tribunale di Como ha applicato, per la prima volta nella città lombarda, il D.Lgs. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Il fatto riguarda l’indebita percezione da parte di alcuni distributori di carburante delle somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate agli aventi diritto, con conseguente ingiusto profitto a danno della regione Lombardia.
Il gip Valeria Costi, con decreto del 13 novembre 2009, ha ravvisato il reato di truffa aggravata con la conseguente responsabilità amministrativa della società, rea di non aver vigilato e adottato ogni provvedimento per evitare il verificarsi dell’illecito, stabilendo che il profitto derivante dal reato di truffa aggravata ai danni della Regione, commesso dal legale rappresentante di una società personale, legittima l’autonomo provvedimento cautelare del sequestro preventivo di una somma di denaro, in possesso della società, in quanto ne è consentita e obbligatoria la confisca in caso di condanna.
Con tale provvedimento, il Tribunale di Como richiama un principio secondo cui non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il “periculum”, ma è sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile assumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ex D.lgs. 231/2001.
Nella truffa alla regione spazio alle sanzioni "231", di Silvio D'Andrea, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi mercoledì 2 dicembre 2009, pag. 39
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11 anni fa
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