mercoledì 18 giugno 2008

Il Tribunale di Milano respinge la tesi dell’immedesimazione tra amministratore e società quanto alla responsabilità da reato

Con ordinanza del 7 giugno 2008, il Tribunale di Milano ha sostenuto l’autonomia del titolo di responsabilità dell’ente rispetto a quello della persona fisica incolpata del reato presupposto, anche nel caso in cui tra il manager, autore del reato, e l’ente si può parlare quasi di immedesimazione.
Nella fattispecie, il Tribunale è intervenuto in sede di riesame, dopo che a una società era stata comminata la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, accogliendo la tesi della difesa.
Il Tribunale ha precisato che l’applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive deve essere condizionata all’esistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente, oltre che al pericolo di reiterazione dell’illecito; all’accusa spetta l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito della società.
Nell’ordinanza, inoltre, si sottolinea che il modello punitivo costruito dal D. Lgs. 231/2001 ha come presupposto l’ente come realtà autonoma e non identificabile con la persona fisica e la forma di responsabilità di cui questa deve rispondere.
Il Tribunale conclude precisando che l’ordinamento penale per rispondere a particolari esigenze cautelari garantisce comunque forme come il sequestro preventivo.
Enti e manager, sanzioni divise – Respinta la tesi dell’immedesimazione con l’amministratore, di Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2008, pag. 32

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