mercoledì 16 giugno 2010

Introduzione di nuovi delitti nel catalogo del decreto 231

La legge comunitaria 2009 stabilisce che con decreto legislativo dovranno essere introdotti tra i reati di cui al decreto 231/2001 le fattispecie criminose indicate nella direttiva 2008/99/CE e nella direttiva 2009/123/CE ovvero, rispettivamente, i delitti ambientali e quelli relativi all’inquinamento provocato dalle navi.
La lettera b) della legge comunitaria 2009 prende in esame i principi di delega rispetto alle sanzioni da infliggere al soggetto collettivo stabilendo di “prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a) (ndr. quelli sopra citati), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni”.
Accanto alle diverse attività che possono determinare un reato, gli stati membri dovranno prevedere la punibilità in sede penale delle due condotte di favoreggiamento ed istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all’articolo3.
Di particolare rilievo è il fatto che le suddette attività debbano essere qualificate illecite non solo qualora siano poste in essere con intenzionalità, ma anche con colpa grave.
In base all’art. 52 della legge comunitaria 2009, inoltre, il governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per l’attuazione di rilevanti decisioni quadro in tema di:
- lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (decisione quadro 2001/413/GAI);
- repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (Decisione quadro 2002/946/GAI);
- traffico illecito di stupefacenti (2004/757/GAI);
per le quali si prevede di introdurre tra i reati sanzionati ex decreto 231 le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 dell’art. 52, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.


Reati ambientali nella “231”, di Luigi Fruscione e Benedetta Santacroce, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 14 giugno 2010, pag. 12

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